1. SINTESI CONTENUTI
Il Gruppo FET è impegnato nel contrasto di qualsiasi violazione di legge e condotta illecita del proprio personale, sia attraverso la diffusione e la promozione di valori e principi etici, sia mediante l’effettiva attuazione di regole di condotta e processi di controllo in linea con i requisiti fissati dalle normative applicabili e con le best practice nazionali e internazionali.
Il Gruppo FET, inoltre, rende disponibili dei canali di comunicazione, descritti nel paragrafo successivo ed oggetto del presente documento, per la segnalazione di fatti che integrino violazioni, anche tentate, di norme di legge o procedure aziendali.
Tutti i Destinatari della procedura sono tenuti a segnalare potenziali violazioni di norme di legge o procedure aziendali attraverso le modalità e le previsioni di seguito descritte.
Indipendentemente dal canale attivato, ogni Segnalazione viene ricevuta dalla funzione Internal Auditing Compliance and Risk Management. In caso di segnalazione rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 la stessa verrà analizzata e gestita dall’Organismo di Vigilanza di ciascuna società (di seguito anche “OdV”) o, in alternativa, dal Comitato Whistleblowing per le opportune valutazioni e azioni da intraprendere.
Nella gestione delle Segnalazioni l’Organismo di Vigilanza e il Comitato Whistleblowing potranno eventualmente essere supportati, nella fase di accertamento della condotta, dalle Strutture Competenti o da consulenti esterni, la cui individuazione viene concertata con la Società.
Il Gruppo FET e ciascuna società del Gruppo, per la gestione di dette Segnalazioni, s’impegna ad adottare misure organizzative e tecnologiche che garantiscano, indipendentemente dal canale utilizzato, la tutela e la riservatezza del Segnalante e del Segnalato, in accordo con le normative applicabili in materia.
2. TERMINI, ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI
Di seguito si riportano le definizioni utili per una più agevole lettura del documento; per alcune definizioni e per una esaustiva comprensione delle stesse si rinvia a quanto riportato all’art. 2 del D.Lgs. 24 del 2023 (Allegato 1).
- Autosegnalazione: Segnalazione effettuata sulla Piattaforma di WB dal Responsabile della funzione IACRM relativa ad una Segnalazione pervenuta attraverso gli altri canali di comunicazione.
- Codice Etico: documento in cui sono descritte una serie di principi che il Gruppo FET riconosce come propri e delle quali esige l’osservanza da parte dei destinatari del Modello 231, siano essi interni o esterni.
- Comitato Whistleblowing (o Comitato WB): Comitato composto dai responsabili del Gruppo FET delle funzioni i) Corporate Legal Affairs, ii) Internal Auditing Compliance e Risk Management e iii) Risorse Umane.
- Decreto: Decreto Legislativo 24 del 2023.
- Destinatari: componenti degli organi sociali, dipendenti, collaboratori, personale in distacco da altre società, consulenti e fornitori delle società del Gruppo FET, e, più in generale, tutti i soggetti che possono entrare in contatto con la Società a vario titolo.
- HR: Risorse Umane.
- Gruppo FET: FIAMM Energy Technology S.p.A. e le società controllate direttamente o indirettamente dalla stessa.
- IACRM: Internal Auditing, Compliance and Risk Management.
- Modello 231: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 della società a cui si riferisce la segnalazione.
- Organismo di Vigilanza o OdV: organo istituito dalle Società del Gruppo FET basate in Italia, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii., con il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello 231, nonché di curarne il costante aggiornamento.
- Reclamo: qualsiasi osservazione o rimostranza in qualunque forma presentato dai clienti.
- Segnalante: qualsiasi soggetto che effettui una Segnalazione. In particolare, Segnalanti possono essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dipendenti, stagisti e altri collaboratori, i membri degli organi di amministrazione e di controllo delle società del Gruppo FET e i Terzi.
- Segnalato: qualsiasi soggetto a cui sono riferiti o riferibili i fatti oggetto di una Segnalazione.
- Segnalazione: comunicazione avente ad oggetto fatti che, potenzialmente, integrino violazioni, anche tentate, di norme di legge italiane, europee o di altri paesi, nonché procedure aziendali o del Gruppo FET di cui direttamente o indirettamente il Segnalante sia venuto conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo.
- Segnalazione 231: Segnalazione avente ad oggetto fatti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 o del Modello 231.
- Segnalazione non 231: Segnalazione avente ad oggetto fatti non rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 o del Modello 231.
- Segnalazione anonima: Segnalazione in cui le generalità del Segnalante non siano esplicitate, né siano altrimenti individuabili in maniera univoca.
- Strutture Competenti: funzioni interne che, in base all’oggetto della Segnalazione, possono cooperare con l’Organismo di Vigilanza o il Comitato Whistleblowing nella fase di accertamento.
- Terzi: soggetti che, a qualunque titolo, possono intrattenere rapporti con le società del Gruppo FET (ad esempio: fornitori, collaboratori esterni, consulenti, intermediari, agenti o soggetti che comunque hanno avuto o hanno o intendono avere rapporti d’affari con le Società del Gruppo FET, ecc.).
3. GESTIONE DEL PROCESSO PER LE SOCIETA’ ITALIANE DEL GRUPPO FET
3.1 CANALI INTERNI DI TRASMISSIONE
Per le società italiane del Gruppo FET, il Destinatario che intenda effettuare una Segnalazione può utilizzare uno dei canali messi a disposizione del Gruppo FET di seguito indicati:
1. piattaforma informatica, accessibile, da parte di tutti i Segnalanti, all’interno della quale è possibile selezionare la società a cui si riferisce la Segnalazione; tale piattaforma consente altresì l’invio di una Segnalazione tramite un messaggio vocale;
2. oralmente mediante un incontro fissato con il Responsabile Internal Audit Compliance e Risk Management, contattabile all’indirizzo compliance.fet@fiamm.com, il quale provvederà ad effettuare la relativa Autosegnalazione sulla piattaforma.
3.2 CONTENUTO E OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI
Le Segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima, ma verranno valutate soltanto qualora siano debitamente circonstanziate ovvero contengano riferimenti attraverso i quali ottenere le necessarie integrazioni informative e documentali.
Le Segnalazioni devono contenere elementi utili all’accertamento della condotta oggetto della comunicazione e segnatamente:
- elementi identificativi del Segnalante, quali le sue generalità (a meno che la Segnalazione non sia volutamente anonima);
- descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione, con indicazione delle circostanze conosciute (di modo, di tempo e di luogo) relative ai fatti segnalati;
- se conosciute, le generalità o altri elementi utili ad identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere le condotte oggetto della segnalazione;
- indicazione di eventuali altre persone che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- indicazione di eventuali documenti a sostegno della Segnalazione, che andrebbero allegati ove possibile.
L’oggetto ed il contenuto delle segnalazioni devono essere conformi a quanto specificato all’art. 2 comma 1 del D. Lgs. 24/2023 (Allegato 1).
Al fine di consentire una più immediata valutazione iniziale della Segnalazione, il Segnalante potrà indicare anche la macro-categoria di segnalazione a cui associare l’evento riportato ossia:
- Violazione di principi inclusi nel Codice Etico del Gruppo FET o del Modello 231 della Società a cui si riferisce la segnalazione, inclusa la commissione anche tentata dei reati presupposto;
- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi agli appalti pubblici;
- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo;
- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi alla sicurezza e conformità dei prodotti;
- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi alla tutela dell’ambiente;
- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi alla tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- Frodi, inclusi gli atti od omissioni che ledono gli interessi della Comunità Europea
- Illeciti riguardanti il mercato interno comprese le violazioni delle norme dell’Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di stato, incluse violazioni in materia di imposta sulle società;
- Violazione della normativa anticorruzione;
- Violazione di norme sulla conformità relativa al prodotto;
- Danno Immagine;
- Situazioni di conflitto di interessi;
- Altro.
3.3 PIATTAFORMA INFORMATICA
Il Gruppo FET ha introdotto una piattaforma digitale (di seguito anche “piattaforma WB”) che consente a chiunque di segnalare, accessibile nelle reti intranet e internet, le cui caratteristiche sono di seguito sintetizzate:
- il sistema consente l’invio di Segnalazioni senza l’obbligo di registrarsi né di dichiarare le proprie generalità;
- qualora il Segnalante scelga di indicare le proprie generalità, ne è garantita la riservatezza come dettagliato nel successivo paragrafo dedicato;
- al termine dell’inserimento della Segnalazione, il sistema rilascia un codice identificativo che può essere utilizzato dal Segnalante per accedere nuovamente alla piattaforma WB e ricevere informazioni sullo stato di lavorazione della Segnalazione stessa ed eventuali messaggi inviati dalla funzione ricevente o dal Comitato WB per approfondimenti.
Tutte le Segnalazioni effettuate sono ricevute dalla funzione Internal Audit Compliance e Risk Management del Gruppo FET in qualità di “Funzione Ricevente”, ovvero primo destinatario delle stesse con pieno accesso alla piattaforma WB dove le Segnalazioni vengono gestite e archiviate.
In determinati casi, per ogni singola Segnalazione possono avere accesso alla piattaforma anche l’Organismo di Vigilanza, il Comitato WB, le Strutture Competenti e i consulenti esterni, ove sia necessario il loro coinvolgimento come descritto nei successivi paragrafi e ferma restando la tutela della riservatezza dell’identità del Segnalante.
Ogni comunicazione o trasmissione di documenti relativi dovrà essere gestita esclusivamente tramite la Piattaforma WB a maggior tutela del Segnalante e del Segnalato.
Sul sito Internet e sulla Intranet aziendale si trovano ulteriori informazioni e istruzioni per l’utilizzo della piattaforma, incluse eventuali linee guida e l’informativa privacy consultabile che definisce le modalità di trattamento dei dati oggetto delle Segnalazioni.
3.4 SEGNALAZIONI RICEVUTE AL DI FUORI DEI CANALI PREVISTI
I collaboratori del Gruppo FET che ricevono una Segnalazione transitata al di fuori dei canali previsti devono trasmetterla entro 7 giorni, in originale e con eventuali allegati, alla funzione Internal Auditing Compliance e Risk Management nel rispetto dei criteri della massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l’identità e l’onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l’efficacia delle successive attività di accertamento.
La funzione ricevente notifica contestualmente l’avvenuta trasmissione della segnalazione al Segnalante e ne effettua il caricamento all’interno della piattaforma informatica.
3.5 AVVISO DI RICEVIMENTO E PRESA IN CARICO
La funzione Internal Audit Compliance e Risk Management, entro 7 giorni dal ricevimento della Segnalazione all’interno della piattaforma, la prende in carico formalmente leggendo la comunicazione ed avvia la fase di analisi preliminare tracciando tale attività all’interno della piattaforma informatica.
Il Segnalante, accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma, potrà avere visibilità dell’avviso di ricevimento della Segnalazione e della conseguente presa in carico.
La funzione Internal Audit Compliance e Risk Management mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante all’interno della piattaforma informatica e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni.
3.6 ANALISI PRELIMINARE
L’obiettivo principale di questa fase è quello di determinare se una Segnalazione è procedibile, quindi oggetto del successivo accertamento. In linea generale, la funzione ricevente riporterà quindi gli esiti di tale verifica preliminare e delle relative fasi di accertamento successive all’interno della Piattaforma WB non oltre 90 giorni dal ricevimento della segnalazione, al fine di trasmettere un riscontro al Segnalante.
In questa fase la funzione ricevente procede, entro tre giorni lavorativi dalla presa in carico, ad un primo esame della Segnalazione pervenuta, in termini di:
a) inerenza, verificando che la comunicazione abbia per oggetto fatti rientranti nel contenuto proprio di una Segnalazione;
b) fondatezza, valutando se gli eventi oggetto della Segnalazione siano realistici o inverosimili;
c) accertabilità, analizzando se essa sia circonstanziata e presenti elementi sufficienti necessari per avviare la fase di accertamento;
d) attualità, ossia non relativa a fatti già in precedenza noti e compiutamente accertati dall’OdV;
e) rilevanza ai fini 231, esaminando se vi siano o meno elementi rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01.
Nel caso di Segnalazioni ritenute non inerenti, infondate “ictu oculi”, non accertabili o superate/non attuali la funzione ricevente delibera l’archiviazione della comunicazione, redigendo una nota a supporto esplicativa delle motivazioni e, se valutato opportuno, procede all’inoltro della Segnalazione alla Direzione/Unità Organizzativa ritenuta competente (es. Customer Service in caso di reclami) ed in copia conoscenza alla funzione HR se la comunicazione ha ad oggetto collaboratori del Gruppo FET. L’archiviazione della Segnalazione determina la sua chiusura all’interno della Piattaforma WB.
Nel caso di Segnalazioni ritenute inerenti, fondate “ictu oculi”, accertabili, non superate, rilevanti ai fini 231, la funzione ricevente coinvolge, tramite la piattaforma informatica, l’Organismo di Vigilanza nella valutazione della Segnalazione, per la fase successiva di accertamento, aggiornando lo status della Segnalazione nella piattaforma (Segnalazione Procedibile 231).
Nel caso di Segnalazioni ritenute inerenti, fondate “ictu oculi”, accertabili, non superate, ma non rilevanti ai fini 231, la funzione ricevente trasmette, attraverso la Piattaforma WB, la Segnalazione al Comitato WB (Segnalazione Procedibile Non 231).
Nel caso di Segnalazione procedibile, 231 o non 231, la funzione ricevente ne dà comunicazione all’Amministratore Delegato della società a cui si riferisce la segnalazione ove le stesse riguardino personale direttivo o componenti degli organi statutari e di controllo della società del Gruppo FET ovvero siano di particolare gravità. In tali ultimi casi la funzione ricevete informa la funzione HR di riferimento per i provvedimenti cautelari del caso.
Laddove un Segnalato sia identificabile con un componente dell’OdV diverso dalla Funzione Ricevente o con un componente del Comitato WB diverso dalla Funzione Ricevente, tale Funzione non coinvolge nel primo caso l’OdV e nel secondo caso il Comitato WB e procede all’accertamento utilizzando servizi professionali esterni.
Laddove i fatti segnalati riguardino la Funzione Ricevente, la stessa deve informare immediatamente l’Amministratore Delegato.
3.7 ACCERTAMENTO
L’obiettivo dell’accertamento è svolgere verifiche mirate sulle Segnalazioni procedibili 231 e non 231 per valutare in modo oggettivo e documentato i fatti segnalati. Sulla base di una valutazione collegiale, l’OdV per le Segnalazioni procedibili 231 potrà decidere, alternativamente, di svolgere direttamente le attività di accertamento o richiedere il coinvolgimento del Comitato WB.
Le Segnalazioni procedibili non 231 verranno accertate direttamente dal Comitato WB, senza il coinvolgimento dell’Organismo di Vigilanza.
Nei successivi paragrafi sono specificate le modalità in cui viene condotta la fase di accertamento per le differenti tipologie di Segnalazioni Procedibili.
3.8 ACCERTAMENTO SU SEGNALAZIONI PROCEDIBILI 231
In questa fase l’OdV, o il Comitato Whistleblowing se formalmente incaricato dall’OdV stesso, reperisce le informazioni necessarie per l’accertamento avvalendosi del supporto delle Strutture Competenti individuate di volta in volta, o di consulenti esterni, invitandoli a fornire un riscontro in merito a quanto dagli stessi verificato.
In questa fase l’OdV ed il Comitato WB, ove delegato, possono ascoltare il Segnalante richiedergli informazioni integrative tramite la piattaforma (qualora il nominativo sia stato comunicato), nonché altri soggetti che si ritenga possano fornire informazioni o riscontri utili. Ogni audizione è verbalizzata a cura dell’OdV o del Comitato WB.
Tutti i documenti prodotti in questa fase, inclusi i verbali delle audizioni e l’esito della verifica, vengono inseriti sulla piattaforma WB e anche durante l’elaborazione degli stessi, devono essere accessibili unicamente alla funzione IACRM e all’OdV o al Comitato WB quando delegati.
Al termine della fase di accertamento, l’OdV sulla base delle evidenze raccolte indica se la condotta oggetto di verifica costituisca una mancata osservanza delle misure del Modello. In caso di esito positivo, rimette l’azione disciplinare/legale alla funzione HR e alle Strutture Competenti informando l’Amministratore Delegato, mentre, nel caso in cui l’OdV non riscontri un caso di mancata osservanza e/o funzionamento del Modello, delibera l’archiviazione della Segnalazione, chiudendo la stessa all’interno della piattaforma WB.
Quanto alle ipotesi di condotte riferibili a reati presupposto di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001, la Società, su richiesta della Funzione IACRM, può affidare gli accertamenti a studi legali esterni qualificati.
3.9 ACCERTAMENTO SU SEGNALAZIONI PROCEDIBILI NON 231
Nell’eventualità di “Segnalazione procedibile non 231”, la competenza della fase di accertamento e di ogni fase successiva è formalmente attribuita al Comitato WB.
Tale fase si svolge nelle medesime modalità riportate nel paragrafo precedente, in quanto compatibili, e la valutazione circa l’archiviazione e la sanzionabilità della Segnalazione è in capo Comitato WB.
Se dall’accertamento emergono potenziali elementi di rilevanza 231, il Comitato WB delibera l’archiviazione della Segnalazione, redigendo una nota a supporto esplicativa della motivazione dello stralcio, e contestualmente inserisce nella piattaforma WB una nuova Segnalazione avente il medesimo oggetto, per sollecitarne un riesame da parte dell’OdV.
Laddove i fatti segnalati riguardino uno o più componenti del Comitato WB, ovvero attività facenti capo alle loro responsabilità, tali componenti devono dichiarare senza indugio il conflitto di interessi, astenendosi da ogni iniziativa in merito alla Segnalazione ed informando l’Amministratore Delegato della società a cui riferisce la Segnalazione.
3.10 AZIONE DISCIPLINARE O LEGALE
In caso di condotta reputata sanzionabile dall’OdV o dal Comitato WB, la società a cui si riferisce la segnalazione, per il tramite delle Strutture Competenti o della funzione HR, nel pieno rispetto delle norme di legge e dei regolamenti applicabili, anche aziendali, attiva tempestivamente un procedimento disciplinare o un’eventuale azione legale informando l’Amministratore Delegato.
L’esito di tali azioni dovrà essere notificato all’OdV ed al Comitato WB.
Nel caso in cui dalla documentazione raccolta in fase di accertamento o da ulteriori indagini delle Strutture Competenti/funzione HR non emergano elementi sufficienti per l’avvio di sanzioni disciplinari o legali, la Struttura Competente/funzione HR archivia la Segnalazione nella Piattaforma WB notificando in tal modo all’OdV o al Comitato WB l’esito dell’azione disciplinare o legale.
In caso di Segnalazioni rivelatesi diffamatorie potranno essere intraprese azioni disciplinari o legali contro il Segnalante, laddove nota la sua identità.
3.11 CHIUSURA DELLA SEGNALAZIONE
Al termine del procedimento disciplinare o dell’azione legale, indipendentemente dall’esito, le Segnalazioni vengono chiuse formalmente dalla Funzione Ricevente o dal Comitato WB all’interno della piattaforma WB. Il Segnalante, accedendo alla piattaforma, può visualizzare lo stato di chiusura della Segnalazione.
3.12 REPORTING
Con cadenza semestrale la funzione IACRM, mediante l’ausilio della apposita funzionalità della piattaforma informatica, produce una reportistica di sintesi circa le Segnalazioni gestite nel corso del periodo di osservazione e, previa condivisione con l’Organismo di Vigilanza e il Comitato WB, le trasmette all’Amministratore Delegato ed al Comitato Compliance laddove presente.
3.13 SANZIONI
Il Gruppo FET, laddove ne siano accertati i presupposti in base alle normative applicabili, prevede e adotta sanzioni disciplinari:
- nei confronti di coloro che si rendano responsabili di qualsivoglia atto di ritorsione o discriminatorio o comunque di pregiudizio illegittimo, diretto o indiretto, nei confronti del Segnalante (o di chiunque abbia collaborato all’accertamento dei fatti oggetto di una Segnalazione) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione;
- nei confronti di chiunque violi gli obblighi di riservatezza richiamati dal presente documento;
- nei confronti dei Destinatari, come previsto dalla legge, che abbiano effettuato una Segnalazione infondata con dolo;
- nei confronti delle funzioni e organi incaricati della gestione delle Segnalazioni, ove si accerti che non abbiano svolto le attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute in conformità alle disposizioni del Decreto.
3.14 TUTELA DEL SEGNALANTE E OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Come previsto nel Codice Etico, le Società del Gruppo FET garantiscono la tutela dei segnalanti contro qualsiasi forma, diretta o indiretta, di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.
Tutti i soggetti coinvolti nel processo di gestione delle segnalazioni hanno l’obbligo di garantire la confidenzialità, la riservatezza e la sicurezza delle informazioni ricevute, comprese l’identità del Segnalante e del soggetto denunciato che dovranno essere tutelate in ogni contesto, a partire dal momento in cui viene ricevuta la segnalazione.
L’identità del Segnalante può essere rivelata solo con il consenso del Segnalante, o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato, o nel caso in cui le informazioni siano richieste dall’Autorità Giudiziaria nel corso delle indagini o degli eventuali procedimenti avviati in seguito alla segnalazione.
La Società assicura in tutti i casi la riservatezza e l’anonimato del Segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.
3.15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI
Il trattamento delle segnalazioni e la conduzione delle indagini avvengono nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni (di seguito “Codice Privacy”) e del Regolamento UE 679/2016 (di seguito il “GDPR”).
In particolare, la Segnalazione e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della stessa e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell’esito finale, in base a quanto previso dall’art. 14 del D.Lgs. 24/2023.
Il testo dell’informativa per il trattamento dei dati personali connessi alle Segnalazioni è disponibile all’interno delle pagine intranet o internet dalle quali è accessibile la piattaforma WB.
3.16 CANALI ESTERNI DI TRASMISSIONE
Nei casi previsti dal D.Lgs. 24/2023, il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna, attraverso il canale attivato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
In particolare, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto;
b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
In merito al funzionamento del canale esterno nonché alle modalità di valutazione delle Segnalazioni effettuate attraverso tale canale, si rinvia a quanto previsto all’interno del Decreto nonché al sito internet dell’ANAC.
4. SOCIETA’ ESTERE DEL GRUPPO
Per le società non italiane del Gruppo FET:
- la funzione ricevente è la Funzione Internal Audit Compliance e Risk Management del Gruppo FET che gestirà tutte le fasi del processo di analisi e di valutazione della Segnalazione, attivando laddove necessario le funzioni interne di competenza;
- i canali attivi sono la posta elettronica (compliance.fet@fiamm.com) oppure via posta ordinaria al seguente indirizzo: Viale Europa, 75, 36075 Montecchio Maggiore (VI);
- si applica il processo di analisi descritto in precedenza incluse tutte le garanzie di riservatezza e protezione dei dati personali specificate nei paragrafi precedenti, in accordo con la normativa locale applicabile;
- Gli Organi Direttivi delle Società del Gruppo riceveranno almeno annualmente un report sintetico sulle segnalazioni ricevute ed analizzate.